STATUTO
COSTITUZIONE -
SEDE - SCOPI - DURATA
Art. 1 - COSTITUZIONE
È
costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile,
un’Associazione apartitica, apolitica, senza fini di lucro,
denominata “Collegio Federativo di Cardiologia” – Italian Council of
Cardiology Practice”.
Art. 2 - SEDE
L’Associazione ha
sede in Via Riviera 39 Pavia c/o studio associato Pomati, Schiavi,
Manera. La sede legale può essere trasferita con delibera assunta
dall’Assemblea dei Soci. Possono essere istituite altre sedi con
deliberazione degli organi competenti, come più avanti indicato.
Art. 3 - SCOPI
L’associazione non esercita attività
imprenditoriali né può possedere partecipazioni in esse. Essa ha lo
scopo di promuovere e favorire, anche attraverso la concessione di
contributi, premi, sovvenzioni, e borse di studio, gli studi,
incluse le ricerche cliniche e sperimentali, nel campo della
Cardiologia e della Patologia Vascolare, la formazione professionale
del personale medico e paramedico addetto alla cardiologia,
cardiochirurgia, angiologia e flebologia e la partecipazione del
personale medico,paramedico ed amministrativo a corsi di studio,
preparazione e specializzazione professionale.
L’Associazione
ha altresì lo scopo di sovvenzionare attraverso interventi meramente
finanziari l’attività di ricerca scientifica di particolare
interesse sociale nel campo della patologia cardiovascolare da parte
di enti di cui all’art. 10.1, lettera a n. 11 del D. Lgs. 460 del 4
dicembre 1997.
L’associazione, ai sensi della Legge 383 del 7
dicembre 2000 e successive modificazioni, assume anche la
configurazione giuridica di ente che intende promuovere attività,
ricerche e azioni volte ad elaborare e diffondere cultura sia
secondo le proprie finalità istituzionali in una prospettiva
nazionale, ma anche e contemporaneamente nella Comunità Europea ed
Internazionale, con finalità di promozione sociale,
con carattere
volontario e democratico, volte alla partecipazione, alla
solidarietà ed al pluralismo con il
fine di tutelare i diritti
dei cittadini, senza distinzione di età o classe, nella tutela della
qualità ambientale
e di opposizione all’esclusione sociale,
nonché finalità socio-umanitarie.
Art. 4 – ATTIVITÀ
ISTITUZIONALI
Nell’ambito e nel rispetto degli scopi di cui
all’articolo precedente, l’Associazione organizza e promuove
iniziative atte alla diffusione di cultura in campo sanitario, con
lo scopo di favorire la diagnosi precoce e la prevenzione di
malattie nell’ambito cardiovascolare; inclusi convegni scientifici,
seminari, conferenze ed ogni altro tipo di manifestazione avente
finalità simili. In particolare, l’Associazione si prefigge lo scopo
di assistere, stimolare e promuovere il continuo aggiornamento degli
operatori medici mediante:
- la predisposizione di un
complesso bibliografico comprendente le più recenti e significative
pubblicazioni nazionali ed internazionali in materia, che sarà
liberamente consultabile dai suddetti operatori medici;
-
corsi, convegni, congressi, seminari e giornate di studio curati per
la parte scientifica e/o organizzativa dall’Associazione. Tali
manifestazioni potranno svolgersi nella sede sociale di Milano o in
altre sedi, anche all’estero, da concordare con le organizzazioni
mediche locali e internazionali, anche procurando la partecipazione
dei maggiori studiosi esperti italiani o stranieri in materia.
L’Associazione potrà provvedere a proprie spese alla
pubblicazione di opere e lavori a carattere sperimentale e/o clinico
in materia di malattie di interesse cardiovascolare che siano
ritenute particolarmente meritevoli dal Consiglio Direttivo.
In particolare l’Associazione ha la finalità di:
- elaborare
programmi annuali di attività formativa ECM, sia residenziale che a
distanza, per l’aggiornamento professionale e la formazione
permanente degli associati, nel rispetto di quanto stabilito in sede
ministeriale nel merito del protocollo ECM nonché nel rispetto delle
emanazioni della Commissione Nazionale per la Formazione Continua;
- dotarsi delle strutture necessarie per la formazione, ivi
compresa l’attività ECM come sopra descritta, del personale
dipendente delle istituzioni socio sanitarie (Aziende Sanitarie,
Regioni, Province, Comuni) e didattiche (scuole di ogni ordine e
grado) pubbliche e private, presenti sul territorio nazionale.
L’attività formativa, compresa quella ECM, dovrà avvalersi
dell’autofinanziamento, del finanziamento di Enti pubblici e privati
e dei partecipanti ai corsi e di eventuali sponsor nel rispetto
comunque della disciplina inerente il conflitto di interessi;
- promuovere e mantenere, ai fini della ricerca scientifica e
l’istituzione di trials di studio, un collegamento permanente con
Università, Istituti Scientifici, Centri di Studio e Istituzioni
italiane ed estere;
- diventare interlocutore di Istituzioni,
organismi, Enti pubblici interessati alla formulazione di leggi,
orientamenti, e direttive tecniche inerenti ai temi istituzionali
dell’Associazione (Ministero della Salute, Regioni, Aziende
sanitarie e altri organismi sanitari pubblici);
-
partecipare, in collaborazione con l’Agenzia per i Servizi Sanitari
Regionali, la F.I.S.M. e/o altre organizzazioni indicate dalle
normative ministeriali, all’elaborazione di linee guida inerenti le
tematiche di interesse dell’Associazione;
- dotarsi di
sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte
in base alle normative europee ed agli standards riconosciuti ed
adottati;
- assumere ogni altra iniziativa intesa a
raggiungere gli scopi istituzionali.
Al fine di
perseguire lo scopo dell’aggiornamento professionale, l’Associazione
potrà sostenere a proprie spese la partecipazione di singoli
operatori medici, o di piccoli gruppi di essi, a convegni,
congressi, corsi di aggiornamento e perfezionamento presso i più
importanti centri italiani o stranieri che siano all’avanguardia
nello studio o nella sperimentazione relativi agli argomenti di cui
l’Associazione si occupa. Per l’adempimento dei compiti
istituzionali l’Associazione potrà:
1) avvalersi degli
interventi e dei servizi previsti dall’Unione Europea;
2)
stipulare accordi, contratti e convenzioni con Enti, Società
pubbliche e private, Associazioni, Amministrazioni pubbliche,
Università, Centri di ricerca italiani e stranieri e potrà
partecipare ad Enti, Organizzazioni italiane ed estere aventi fini
analoghi;
3) istituire Sezioni ed uffici di corrispondenza
negli Enti interessati.
4) dotarsi di strutture organizzate
su base regionale, aventi lo scopo di promuovere le attività
dell’Associazione e la formazione ECM, sia residenziale che a
distanza, in numero sufficiente nel rispetto delle normative
ministeriali in vigore.
L’associazione non ha finalità
sindacali e non può svolgere attività diverse da quelle sopra
indicate ad eccezione di quelle ad essa connesse o di quelle
accessorie a quelle statutarie in quanto diretta attuazione degli
scopi istituzionali.
Art. 5 - DURATA
La durata
dell’Associazione è illimitata.
SOCI, PATRIMONIO,
ORGANI
Art. 6 – SOCI
Sono ammessi a far parte
dell'Associazione le persone fisiche che siano medici , laureati in
scienze infermieristiche attinenti alla cardiologia ed assimilabili
e gli psicologi in possesso di titolo di studio in discipline
sanitarie, nonché gli enti collettivi anche stranieri, che per la
loro attività di lavoro o di studio siano interessati all'attività
dell'associazione stessa e che, con i loro contributi, ne
favoriscono il perseguimento degli scopi.
Possono inoltre far
parte dell’Associazione, in qualità di Soci ordinari, i laureati ed
abilitati in farmacia con particolare interesse nell’ambito delle
malattie cardiovascolari ed in qualita’ di Soci Onorari coloro che
per riconosciuti meriti scientifici, culturali ed associativi
vengono nominati su proposta del Consiglio Direttivo.
La
qualifica di Socio Onorario non comporta il versamento di alcuna
quota associativa
E' contemplata l'ammissione senza
limitazioni di tutti i soggetti che operano nelle strutture e nei
settori di attività del S.S.N., o in regime libero-professionale,
nonché appartenenti alla categoria professionale o al settore
specialistico o disciplina dei servizi del S.S.N., in possesso dei
requisiti previsti nel presente Statuto, senza discriminazione in
relazione al luogo di lavoro e di ordine personale.
L'ammissione
a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo per chiunque, che
avendo avanzato richiesta e possedendo i requisiti, sia ritenuto
idoneo ad insindacabile giudizio del Consiglio stesso.
Fermo
restando quanto stabilito dall'ultimo comma del presente articolo a
tutti i soci sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare
ai medesimi obblighi. È esclusa la temporaneità
della
partecipazione alla vita associativa, nonché la trasmissibilità
della quota associativa e della qualità di socio.
Sono
riconosciute le seguenti 3 categorie di soci :
1) le persone
fisiche che compaiono nell’ atto costitutivo
2) Soci ordinari
(medici ed altre figure sanitarie) regolarmente iscritti
all’associazione con i requisiti necessari per l’iscrizione alla
Società Europea di Cardiologia e agli Enti Collettivi ammessi con
delibera consigliare all’ associazione.
3) Soci onorari, persone
fisiche o enti collettivi ai quali il consiglio direttivo
attribuisce tale qualità, senza versamento della quota associativa
per il contributo di opera o di prestigio che possono dare all’
Associazione ma che non possono partecipare alle assemblee elettive
delle cariche istituzionali.
4) Soci sostenitori anche non medici
a qualunque titolo di appartenenza.
Nota: non possono
accedere alle cariche direttive (Presidente, Vice-presidente,
Segretario, Tesoriere) sia nazionali che regionali, i soci ordinari
che ricoprano cariche direttive in altre associazioni sia nazionali
che regionali.
Art. 7 – QUOTE SOCI ORDINARI
•Tutti i
Soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa
biennale (inizio e fine dell’incarico del Presidente) entro i primi
sei mesi dell’anno in corso nella misura che verra’ stabilita dal
Consiglio Direttivo;
I soci ordinari in regola con il pagamento
delle quote associative hanno diritto ad un voto in seno
all’Assemblea secondo le modalita’ previste dal regolamento; la
quota associativa non ha carattere patrimoniale e viene definita ed
aggiornata dal Consiglio Direttivo Nazionale.
La quota
associativa non è trasferibile, non è restituibile in caso di
recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è
soggetta a rivalutazione
•Il Consiglio Direttivo Nazionale, su
proposta del Segretario Nazionale, dichiarerà decaduti quei Soci che
da 2(due) anni non abbiano provveduto al pagamento della quota
associativa, trascorsi sei mesi dal sollecito da parte del
Tesoriere, a partire dal 2014
•Ai membri del Consiglio Direttivo
Nazionale non spetta alcuna retribuzione; essi svolgono la propria
attività gratuitamente
•Le associazioni che fanno parte del
Collegio Federativo di Cardiologia debbono versare con cadenza
biennale una quota da definire da parte del consiglio nazionale al
Collegio Federativo di Cardiologia. Esse inoltre se vogliono che i
loro membri vengano iscritti alla Società Europea di Cardiologia
sono tenuti a versare, entro il primo trimestre di ogni anno, la
tariffa di 3 euro per ogni socio.
Le società dovranno inoltre
fornire un elenco con tutte le indicazioni utili alla definizione
della suddetta iscrizione. Tale tariffa potrà essere aggiornata in
base ad eventuali variazioni richieste dall’ESC.
Art. 8 – RECESSO
DEI SOCI
Il socio può in ogni momento recedere
dall’Associazione dandone comunicazione con lettera raccomandata. Il
recesso avrà effetto immediato.
Art. 9 – RADIAZIONE, RECESSO
OD ESCLUSIONE
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere
alla radiazione di un socio per gravi motivi, previa contestazione
in contraddittorio all’interessato dei motivi addebitati.
Nella relativa votazione, il socio la cui radiazione è stata
proposta, qualora occupi anche la carica di consigliere, deve
astenersi dal voto.
Il socio receduto o escluso o che
comunque abbia cessato di far parte dell’Associazione non può
esigere i contributi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio
dell’Associazione.
Art. 10 - PATRIMONIO
Il patrimonio
dell’Associazione è costituito inizialmente dalle somme conferite
dai soci fondatori. Successivamente il patrimonio potrà essere
incrementato:
a) dalle pubbliche e private contribuzioni con
destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio
Direttivo ad
incremento del patrimonio;
b) da ogni altro bene, mobile ed
immobile oggetto d’acquisto da parte dell’Associazione stessa, che
le fosse donato, legato o lasciato in eredità;
c) da
ogni eventuale contributo, elargizione, donazione, legato, offerta e
lascito di ogni tipo, devoluti all’Associazione da enti, persone
fisiche e/o giuridiche, aziende sia per scopi generali che
particolari, attinenti alle finalità dell’Associazione, ed
espressamente destinati ad incrementare il patrimonio
dell’Associazione medesima;
d) dai proventi della propria
attività che il Consiglio Direttivo abbia deliberato di destinare ad
incremento del patrimonio.
Art. 11 – FINANZIAMENTO
DELL’ATTIVITÀ
L’Associazione provvede allo sviluppo della
propria attività con i mezzi finanziari che le derivano:
a)
dalle quote associative;
b) dal proprio patrimonio e dalle
rendite delle dotazioni patrimoniali;
c) dai proventi delle
proprie iniziative e dai fondi derivanti dalle attività accessorie e
direttamente connesse a quelle istituzionali, in quanto integrative
delle stesse;
d) dalle oblazioni, donazioni, legati, offerte,
erogazioni e lasciti di ogni tipo, devolute all’Associazione da
enti, persone fisiche e/o giuridiche, sia per scopi generali che
particolari attinenti alle finalità dell’Associazione, che non siano
espressamente destinati ad incremento del suo patrimonio.
L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di
impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente
connesse.
E’ escluso qualunque tipo di finanziamento che
configuri conflitto di interesse con il Servizio Sanitario
Nazionale, anche se fornito attraverso soggetti collegati.
L’attività formativa, compresa quella ECM, dovrà avvalersi
dell’autofinanziamento, del finanziamento di Enti pubblici e privati
e dei partecipanti ai corsi e di eventuali sponsor nel rispetto
comunque della disciplina inerente il conflitto di interessi.
Art. 12 – ORGANI
Sono organi dell’Associazione:
a)
l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il
Presidente;
d) il Vice presidente;
e) il Past-President;
f)
il Segretario Tesoriere;
g) il Responsabile Scientifico;
h) il
Rappresentante unico delle segreterie Regionali eletto dalle stesse
che dura in carica per un solo mandato del Consiglio Direttivo.
i) i Soci fondatori in qualità di probi viri
Tutte le
cariche sociali sono gratuite. I meccanismi di voto prevedono che le
votazioni avvengano a scrutinio segreto, con elezione a maggioranza
semplice.
Art. 13 – SEDI E UFFICI SECONDARI, SEZIONI LOCALI
ED ORGANISMI
Al fine di assicurare una presenza più
qualificata sul territorio, che garantisca la promozione delle
iniziative dell’Associazione e la valorizzazione delle
professionalità presenti nel territorio, l’Associazione prevede
l’istituzione di Sedi di rappresentanza regionale. Possono essere
istituiti, su deliberazione del Consiglio direttivo, uffici
operativi e sedi secondarie.
L’Associazione, per meglio
perseguire le sue finalità scientifico-culturali, può costituire, su
deliberazione del Consiglio Direttivo, i seguenti Organismi:
- il Comitato Scientifico e il Responsabile Scientifico;
- il
Centro Studi e Ricerche;
- gli Organi di Comunicazione (Sito
Internet, Rivista, Pubblicazioni);
- il Centro di Formazione
di Educazione Continua in Cardiologia;
- il Centro per Corsi
pratici di Diagnostica Strumentale;
- il Centro Servizi agli
Associati.
L’ASSEMBLEA
Art. 14 –
COMPOSIZIONE DELL’ASSEMBLEA
Hanno diritto di partecipare
all’Assemblea con diritto di voto tutti i soci fondatori ed i soci
ordinari, nella figura di persone fisiche o rappresentanti di
soggetti giuridici legalmente costituiti nonché regolarmente ammessi
all’ associazione.
Il socio può farsi rappresentare in
Assemblea, previo conferimento di delega scritta, da altro socio.
Ciascun Socio non può rappresentare più di due Soci, salvo i
Coordinatori Regionali che potranno presentare più deleghe loro
affidate dai Soci e documentate da copia di documento personale e
dell’avvenuta iscrizione nell’anno che precede quello in corso.
Inoltre le operazioni di voto potranno essere integrate oltre quelle
consuete di presenza con norme aggiuntive diverse definite dal
Consiglio Direttivo.
Art. 15 – FUNZIONI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea si deve riunire in sede ordinaria per approvare il
bilancio preventivo e il bilancio consuntivo entro il primo semestre
di ciascun anno.
Spetta all’Assemblea eleggere i membri del
Consiglio Direttivo, stabilito attualmente in numero di 7. Le norme
applicative dell’ Assemblea elettiva sono allegate in fondo all’
articolo 15 e restano immodificate.
L’Assemblea si riunisce
in sede straordinaria:
a) per deliberare lo scioglimento
dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, secondo quanto
previsto dal successivo articolo 27;
b) per modificare l’atto
costitutivo e lo Statuto, secondo quanto previsto dal successivo
articolo 28;
c) per approvare il programma delle attività
dell’Associazione;
d) quando il Consiglio Direttivo,
ravvisandone la necessità, ne deliberi la convocazione o quando ne
facciano richiesta motivata almeno un terzo dei soci.
In
prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita con la
presenza di almeno la metà dei Soci, in seconda convocazione,
qualunque sia il numero degli intervenuti.
Salvo che non sia
diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente
Statuto, l’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.
L’Assemblea si riunisce su convocazione scritta del Presidente,
a cui deve essere allegato l’ordine del giorno. La convocazione deve
avvenire, a mezzo di lettera raccomandata e/o e-mail e pubblicazione
nel sito internet del CFC www.cfcardiologia.it , almeno trenta
giorni prima della convocazione o, in caso di urgenza, a mezzo di
telegramma o fax e/o e-mail, almeno quarantotto ore prima della
seduta.
L’avviso di convocazione deve contenere le
indicazioni relative alla data, all’ora ed al luogo preciso in cui
sarà tenuta l’Assemblea.
Delle adunanze dell’Assemblea é
redatto verbale, a cura del Segretario Tesoriere che, unitamente al
Presidente, lo sottoscrive.
NORME APPLICATIVE DELL’ASSEMBLEA
ELETTIVA
1) Le votazioni per il rinnovo del consiglio
direttivo dovranno svolgersi in coincidenza dell’assemblea dei soci,
convocata secondo le norme consuete (30 giorni prima con lettera o
E-mail ai soci ordinari regolarmente iscritti contenente la data ,
la sede, gli orari e l’ordine del giorno)
2) In occasione
dell’assemblea elettiva degli organi associativi il consiglio
direttivo dovrà
predisporre una commissione elettorale composta
da soci non facenti parte del consiglio
direttivo stesso; la loro
scelta dovrà essere approvata dall’assemblea a maggioranza semplice
e per alzata di mano. Il consiglio organizzerà un apposito spazio
elettorale, dove riceverà: a) le eventuali votazioni pervenute per
via telematica e postale verificandone la validità; b) le votazioni
con schede prestampate.
3) I soci che intendono presentare la
propria candidatura potranno organizzarsi in liste elettorali
plurime o come singoli. Le candidature dovranno giungere alla
segreteria dell’ associazione
almeno 15 giorni prima delle
elezioni. Successivamente la segreteria della associazione invierà
per via posta e/o telematica a tutti i soci le liste dei candidati.
4) In occasione delle operazioni elettorali ogni socio potrà
presentare due (2) deleghe per altrettanti soci identificati con
documenti (copie) che ne attestino l’identità e la regolarità
dell’iscrizione con autocertificazione.
5) I rappresentanti
regionali potranno presentare più deleghe senza limiti di numero, ma
con le stesse osservanze previste per le deleghe dei singoli soci.
6) La commissione elettorale istituita presiederà al controllo delle
deleghe sulla lista ufficiale degli
aventi diritto al voto, allo
spoglio delle schede, verificandone la legittimità e garantendo la
stessa.
7) Il presidente della commissione elettorale provvederà
alla comunicazione dei risultati, ufficializzando i nominativi degli
eletti e i voti ottenuti, sottoscritti anche dagli altri membri
della commissione.
8) Il consiglio direttivo eletto si riunisce
entro 24 ore e procede alle nomine previste nel suo
interno.
Art. 16 – PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in
mancanza, dal membro più anziano in carica del Consiglio Direttivo.
Art. 17 – NOMINA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ordinaria dei soci ed
è composto da sette consiglieri scelti tra i soci regolarmente
iscritti e con diritto di voto. Il Consiglio Direttivo prevede al
suo interno le seguenti nomine con o senza diritto di voto :
a) Il Presidente (con diritto di voto)
b) Il vice-presidente
(con diritto di voto)
c) Il Past President (con diritto di
voto e che rimane in carica per un solo mandato di Presidenza)
d) Il Segretario Tesoriere (con diritto di voto nominato tra i
consiglieri e scelto dal Presidente)
e) Il responsabile
scientifico con diritto di voto e nominato tra i consiglieri
f) Il rappresentante delle segreterie regionali con diritto di voto
g) I soci fondatori in qualità di probi viri solo con parere
consultivo
h) Un rappresentante per ognuna delle società
federate che non può essere eletto come socio ordinario. Le società
federate dovranno avere la qualifica di associazione scientifica
legalmente riconosciuta e aver presentato domanda al Consiglio
Direttivo del Collegio Federativo di Cardiologia con delibera
espressa dai rispettivi Consigli Direttivi.
i)
DirettoreCentroStudi
Art. 18 – DURATA DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e i
suoi membri possono essere rieletti solo per un successivo mandato.
In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza
del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro
sostituzione mediante elezione tra i candidati non eletti nella
precedente seduta elettorale in sede assembleare od, per impedimenti
di ogni altro ordine e modo, far ricorso ad una ulteriore
convocazione dell’assemblea per la sostituzione delle nomine
decadute. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla
scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
Qualora, per
qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri si riduce a meno di due
terzi, l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve
essere rinnovato.
Ai membri del Consiglio Direttivo Nazionale
non spetta alcuna retribuzione; essi svolgono la propriaattività
gratuitamente
Art. 19 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di
amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e, in
particolare e tra l’altro:
a) Nomina il Direttore Centro
Studi CFC, il Comitato scientifico costituito da 7 membri, il
Responsabile della Comunicazione
b) provvede alla
programmazione in merito all’attività dell’Associazione ai fini di
ogni decisione circa il perseguimento degli scopi dell’Associazione
medesima;
c) redige e predispone annualmente i programmi di
attività dell’Associazione approvandone i contenuti, in attuazione
degli scopi di cui all’articolo 4;
d) determina le modalità
di utilizzazione delle rendite del patrimonio agli scopi di pubblica
utilità propri dell’Associazione; delibera l’acquisto , la vendita e
la gestione di immobili, l’accettazione di lasciti, erogazioni,
donazioni;
e) predispone e organizza i programmi e le linee
di intervento di destinazione del patrimonio;
f) cura e
predispone premi e concorsi;
g) stabilisce l’importo delle
quote annue di associazione;
h) delibera sull’ammissione dei
soci e delle associazioni che fanno richiesta di federarsi secondo
le modalità previste dallo statuto;
i) emana eventuali
regolamenti di esecuzione del presente statuto;
j) deve
predisporre il bilancio preventivo per l’anno successivo, che
sottopone all’approvazione dell’Assemblea entro i termini previsti
dal primo comma del precedente articolo 15;
k) deve
predisporre il bilancio consuntivo dell’anno precedente, che
sottopone all’approvazione dell’Assemblea entro i termini previsti
dal primo comma del precedente articolo 15;
l) delibera ogni
ulteriore iniziativa utile al perseguimento degli scopi
dell’Associazione;
m) conferisce e revoca procure ed
incarichi professionali di consulenza.
n) delibera la data e le
sedi del Congresso Nazionale e ne indica i temi essenziali che
rispettino gli intendimenti promossi nell’ atto costitutivo e
secondo le finalità dell’ associazione.
Art. 20 –
RIUNIONI E DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il
Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno due volte all’anno,
nonché ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario o quando ne
sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
•Vengono dichiarate legittime le riunioni del consiglio nazionale e
dei membri delle segreterieregionali che si svolgono anche non
frontalmente, ma sfruttando le tecnologie telematiche purchè
convocate (tramitePEC) secondo i termini e le modalità previste
dallo statuto associativo;
•Le convocazioni di assemblee e degli
organi del CFC possono avvenire anche tramite via email e
pubblicazione nel sito Internet del CFC www.cfcardiologia.it almeno
trenta giorni prima della convocazione;
La convocazione è fatta
dal Presidente con l’indicazione dell’ordine del giorno da trattare.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono
essere trascritti a cura del Segretario Tesoriere, in ordine
cronologico, su apposito registro e devono essere sottoscritte dal
Presidente e dal Segretario Tesoriere.
Art. 21 –
VALIDITÀ DELLE DELIBERE
Le deliberazioni del Consiglio
Direttivo, che si riunisce almeno due volte l’anno, sono approvate a
maggioranza semplice dei voti dei consiglieri presenti. In caso di
parità di voti prevale quello del Presidente. Le deliberazioni del
Consiglio sono valide se alla riunione prendono parte almeno due
terzi dei consiglieri.
LA PRESIDENZA
Art. 22 –
PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE ELETTO, PAST PRESIDENT
Il
Presidente dell’Associazione viene eletto dall’Assemblea Nazionale ,
fra i suoi membri, con delibera approvata con il voto favorevole a
maggioranza semplice dei suoi componenti. La carica ha la durata di
anni due (2). Il Presidente è rieleggibile per un solo mandato
successivo e non può alla sua decadenza assumere altre cariche
direttive per due successivi mandati presidenziali.
Il Vice
Presidente eletto è nominato dall’Assemblea Nazionale
Il
Presidente, il Vice presidente cessano dalla carica alla scadenza
del mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati.
Presidente e Vice Presidente saranno eletti dall’Assemblea Nazionale
contestualmente ad altri 5 membri del consiglio in occasione delle
elezioni indette alla scadenza del mandato del Consiglio Nazionale.
Il Vice Presidente eletto, oltre a svolgere le funzioni di
Consigliere, al termine del biennio , diviene automaticamente il
Presidente in carica nel biennio successivo a quello dell'elezione ;
tuttavia, nel caso di impossibilità di entrata in carica per
contestuale sopravvenuta indisponibilità, il Presidente verrà eletto
direttamente dall’Assemblea in conformità e con le modalità previste
dal Regolamento Elettorale .
Il Past President cessa dalla carica
alla scadenza del proprio mandato, con la cessazione del mandato del
Presidente in carica.
Art. 23 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE, DEL
VICE PRESIDENTE E DEL PAST PRESIDENT
Al Presidente spetta la
rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi ed è
investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione.
Inoltre il Presidente:
a) convoca le adunanze del Consiglio
Direttivo e dell’Assemblea e le presiede, proponendo le materie da
trattare e provvede all’esecuzione delle relative delibere;
b) firma gli atti ufficiali e quanto occorra per l’esplicazione di
tutti gli affari ed i programmi che vengono deliberati per
l’attuazione degli scopi dell’Associazione;
c) cura e
sovrintende il buon andamento amministrativo dell’Associazione;
d) cura l’osservanza dello statuto;
e) cura l’immagine
dell’Associazione, la rappresenta e la tutela nei confronti dei
terzi e nelle sedi ritenute più opportune su indicazione del
Consiglio Direttivo;
f) riferisce al Consiglio Direttivo
sulle iniziative intraprese per le necessità dell’ Associazione
Il Vice presidente coadiuva l’operato del Presidente, su delega
diretta del Presidente o per ambiti definiti dalle deliberazioni del
Consiglio Direttivo.
Il Past President è membro del Consiglio
Direttivo con diritto di voto, partecipa alle riunioni del Consiglio
Direttivo e può assumere, su indicazioni e delega del Presidente,
incarichi di rappresentanza sia nei confronti degli interlocutori
istituzionali che delle altre Associazioni operanti in ambiti
medico-scientifici finalizzate al raggiungimento degli scopi
dell’Associazione.
Art. 24 – SEGRETARIO TESORIERE
. Il Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo,
nomina il Segretario Tesoriere, anche fra persone che non siano soci
dell’Associazione, purché di comprovata esperienza ed alta
qualificazione professionale.
Il Segretario Tesoriere resta
in carica per il periodo del mandato del Presidente e può essere
riconfermato dal successivo Presidente. Alla sua sostituzione, per
dimissioni od impedimento permanente, si provvede alla nomina con le
stesse modalità.
Il Segretario Tesoriere, esercita le
seguenti funzioni:
a) collabora con il Presidente in tutte le
attività gestionali dell’Associazione;
b) ha la
responsabilità, la cura ed il controllo del patrimonio
dell’Associazione;
c) riferisce al Consiglio Direttivo sullo
stato e consistenza di cassa;
d) esprime il proprio parere
consultivo sulle attività e programmi dell’Associazione, in
relazione al patrimonio e alle attività da esso derivanti;
Il
Segretario Tesoriere è membro del Consiglio Direttivo con diritto di
voto.
Art. 25– RESPONSABILE SCIENTIFICO, COMITATO
SCIENTIFICO E CENTRO STUDI
LA RESPONSABILITA’ SCIENTIFICA
E’ istituita la figura del Responsabile Scientifico e su diretta
emanazione del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico,
nominato dal Presidente, la cui competenza ed attività é descritta
nel relativo articolo del Regolamento.
•Il Comitato Scientifico
è composto da un numero massimo di 7 membri nominati dal Consiglio
Direttivo, per un biennio,e scelti tra associati che si siano
particolarmente distinti per la loro attività nel campo della
ricerca cardiovascolare;
•Il Centro Studi CFC è un marchio di
proprietà dell’Associazione che contraddistingue le iniziative di
ordine scientifico,culturale ed organizzativo intraprese
nell’interesse dell’Associazione e approvate dal Consiglio Direttivo
•Il Centro Studi CFC è coordinato da un Direttore nominato ogni due
anni dal Consiglio Direttivo.
•Il Direttore del Centro Studi è
responsabile della funzionalità operativa e dell’efficienza
produttiva del Centro Studi e riferisce al Consiglio Direttivo sulla
propria attività;
Il Responsabile Scientifico ed il Comitato ha
la finalità di sovrintendere e valutare le attività svolte
dall’Associazione, attraverso gli organismi ad esse adibiti, per
quanto al rispetto degli adeguati e coerenti contenuti scientifici,
etici e deontologici.
Il Responsabile Scientifico ed il Direttore
Centro Studi sono membri del Consiglio Direttivo.
Art. 26
– SCIOGLIMENTO
SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Sono cause di scioglimento dell’Associazione:
a) la
sopravvenuta impossibilità del raggiungimento degli scopi;
b)
la sopravvenuta perdita di utilità sociale degli scopi;
c) la
perdita totale e parziale del patrimonio qualora esso risulti
insufficiente per il raggiungimento degli scopi.
Lo
scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il
voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
La
devoluzione del patrimonio è deliberata dall’Assemblea, previo
parere dell’Agenzia istituita con
D.P.C.M. del 26 settembre 2000,
con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
In
caso di scioglimento dell’Associazione, il suo patrimonio verrà
devoluto a favore di altre Associazioni operanti in identico od
analogo settore o per fini di pubblica utilità.
Art. 27 –
MODIFICA DELLE NORME
Le proposte di modifica allo Statuto
devono essere presentate all'Assemblea Nazionale a seguito di un
verbale approvato dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei
Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative;
Art. 28 - PROBIVIRI
E’ istituito il Collegio dei probi viri
che avrà il compito di dirimere le eventuali controversie tra i
soci, di controllare che avvenga la reale approvazione da parte di
tutti delle norme statutarie con giudizio a maggioranza dei due
terzi e inappellabile. E’ organo indipendente e si riunisce secondo
le modalità decise dagli stessi membri e in relazione alle eventuali
necessità. La mancata partecipazione di soci fondatori all’attività
del Collegio dei probi viri non ne infirma la legittimità né le
decisioni
Art. 29 – REVISORI DEI CONTI
E’ istituito il
Collegio dei revisori dei conti che è composto da un Presidente e
due membri che vengono nominati dal Consiglio Nazionale scelti tra i
soci ordinari non facenti parte del consiglio direttivo e nominati
dall’assemblea dei soci in seduta ordinaria. I revisori dei conti
permangono in carica per tutto il tempo del mandato presidenziale in
atto.
Art. 30 – SEDI REGIONALI
Sono istituite le sedi
regionale con statuto proprio uguale per tutte; i segretari
regionali votano per un loro rappresentante che le rappresenta in
seno al consiglio direttivo con diritto di voto e rimane in carica
per tutta la durata del consiglio direttivo eletto. Il Segretario
Regionale dura in carica due anni e puo’ essere rieletto una sola
volta.
Le elezioni regionali si svolgono entro tre mesi
dall’elezione del consiglio nazionale questo al fine di uniformarle
alle elezioni nazionali
Art. 31 – GRUPPI DI STUDIO
Sono istituiti i gruppi di studio da soci che vogliono svolgere
paricolari attività scientifiche in settori definiti e con
partecipazione regionale. Ogni gruppo farà capo ad un coordinatore
nominato nell’ambito dei singoli interessati ad ogni specifica
attività
Art. 32 - RINVIO
Per quanto non previsto
dal presente statuto, si applicano le leggi vigenti in materia.
REDATTO DA ALESSANDRO PALMARINI E DA GUIDO GUIDA
E COADIUVATI DA MARIA GABRIELLA VITRANO ED APPROVATO DALL’ASSEMBLEA
NAZIONALE DEI SOCI IN DATA 1 APRILE 2017 PRESSO L’AULA MAGNA DI
PALAZZO STERI DI PALERMO