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STATUTO




COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI - DURATA

Art. 1 - COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un’Associazione apartitica, apolitica, senza fini di lucro, denominata “Collegio Federativo di Cardiologia” – Italian Council of Cardiology Practice”.

Art. 2 - SEDE

L’Associazione ha sede in Via Riviera 39 Pavia c/o studio associato Pomati, Schiavi, Manera. La sede legale può essere trasferita con delibera assunta dall’Assemblea dei Soci. Possono essere istituite altre sedi con deliberazione degli organi competenti, come più avanti indicato.

Art. 3 - SCOPI

L’associazione non esercita attività imprenditoriali né può possedere partecipazioni in esse. Essa ha lo scopo di promuovere e favorire, anche attraverso la concessione di contributi, premi, sovvenzioni, e borse di studio, gli studi, incluse le ricerche cliniche e sperimentali, nel campo della Cardiologia e della Patologia Vascolare, la formazione professionale del personale medico e paramedico addetto alla cardiologia, cardiochirurgia, angiologia e flebologia e la partecipazione del personale medico,paramedico ed amministrativo a corsi di studio, preparazione e specializzazione professionale.

L’Associazione ha altresì lo scopo di sovvenzionare attraverso interventi meramente finanziari l’attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nel campo della patologia cardiovascolare da parte di enti di cui all’art. 10.1, lettera a n. 11 del D. Lgs. 460 del 4 dicembre 1997.

L’associazione, ai sensi della Legge 383 del 7 dicembre 2000 e successive modificazioni, assume anche la configurazione giuridica di ente che intende promuovere attività, ricerche e azioni volte ad elaborare e diffondere cultura sia secondo le proprie finalità istituzionali in una prospettiva nazionale, ma anche e contemporaneamente nella Comunità Europea ed Internazionale, con finalità di promozione sociale,
con carattere volontario e democratico, volte alla partecipazione, alla solidarietà ed al pluralismo con il
fine di tutelare i diritti dei cittadini, senza distinzione di età o classe, nella tutela della qualità ambientale
e di opposizione all’esclusione sociale, nonché finalità socio-umanitarie.



Art. 4 – ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Nell’ambito e nel rispetto degli scopi di cui all’articolo precedente, l’Associazione organizza e promuove iniziative atte alla diffusione di cultura in campo sanitario, con lo scopo di favorire la diagnosi precoce e la prevenzione di malattie nell’ambito cardiovascolare; inclusi convegni scientifici, seminari, conferenze ed ogni altro tipo di manifestazione avente finalità simili. In particolare, l’Associazione si prefigge lo scopo di assistere, stimolare e promuovere il continuo aggiornamento degli operatori medici mediante:

- la predisposizione di un complesso bibliografico comprendente le più recenti e significative pubblicazioni nazionali ed internazionali in materia, che sarà liberamente consultabile dai suddetti operatori medici;

- corsi, convegni, congressi, seminari e giornate di studio curati per la parte scientifica e/o organizzativa dall’Associazione. Tali manifestazioni potranno svolgersi nella sede sociale di Milano o in altre sedi, anche all’estero, da concordare con le organizzazioni mediche locali e internazionali, anche procurando la partecipazione dei maggiori studiosi esperti italiani o stranieri in materia.

L’Associazione potrà provvedere a proprie spese alla pubblicazione di opere e lavori a carattere sperimentale e/o clinico in materia di malattie di interesse cardiovascolare che siano ritenute particolarmente meritevoli dal Consiglio Direttivo.

In particolare l’Associazione ha la finalità di:

- elaborare programmi annuali di attività formativa ECM, sia residenziale che a distanza, per l’aggiornamento professionale e la formazione permanente degli associati, nel rispetto di quanto stabilito in sede ministeriale nel merito del protocollo ECM nonché nel rispetto delle emanazioni della Commissione Nazionale per la Formazione Continua;

- dotarsi delle strutture necessarie per la formazione, ivi compresa l’attività ECM come sopra descritta, del personale dipendente delle istituzioni socio sanitarie (Aziende Sanitarie, Regioni, Province, Comuni) e didattiche (scuole di ogni ordine e grado) pubbliche e private, presenti sul territorio nazionale.
L’attività formativa, compresa quella ECM, dovrà avvalersi dell’autofinanziamento, del finanziamento di Enti pubblici e privati e dei partecipanti ai corsi e di eventuali sponsor nel rispetto comunque della disciplina inerente il conflitto di interessi;

- promuovere e mantenere, ai fini della ricerca scientifica e l’istituzione di trials di studio, un collegamento permanente con Università, Istituti Scientifici, Centri di Studio e Istituzioni italiane ed estere;

- diventare interlocutore di Istituzioni, organismi, Enti pubblici interessati alla formulazione di leggi, orientamenti, e direttive tecniche inerenti ai temi istituzionali dell’Associazione (Ministero della Salute, Regioni, Aziende sanitarie e altri organismi sanitari pubblici);

- partecipare, in collaborazione con l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, la F.I.S.M. e/o altre organizzazioni indicate dalle normative ministeriali, all’elaborazione di linee guida inerenti le tematiche di interesse dell’Associazione;

- dotarsi di sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte in base alle normative europee ed agli standards riconosciuti ed adottati;

- assumere ogni altra iniziativa intesa a raggiungere gli scopi istituzionali.


Al fine di perseguire lo scopo dell’aggiornamento professionale, l’Associazione potrà sostenere a proprie spese la partecipazione di singoli operatori medici, o di piccoli gruppi di essi, a convegni, congressi, corsi di aggiornamento e perfezionamento presso i più importanti centri italiani o stranieri che siano all’avanguardia nello studio o nella sperimentazione relativi agli argomenti di cui l’Associazione si occupa. Per l’adempimento dei compiti istituzionali l’Associazione potrà:

1) avvalersi degli interventi e dei servizi previsti dall’Unione Europea;

2) stipulare accordi, contratti e convenzioni con Enti, Società pubbliche e private, Associazioni, Amministrazioni pubbliche, Università, Centri di ricerca italiani e stranieri e potrà partecipare ad Enti, Organizzazioni italiane ed estere aventi fini analoghi;

3) istituire Sezioni ed uffici di corrispondenza negli Enti interessati.

4) dotarsi di strutture organizzate su base regionale, aventi lo scopo di promuovere le attività dell’Associazione e la formazione ECM, sia residenziale che a distanza, in numero sufficiente nel rispetto delle normative ministeriali in vigore.

L’associazione non ha finalità sindacali e non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Art. 5 - DURATA

La durata dell’Associazione è illimitata.




SOCI, PATRIMONIO, ORGANI

Art. 6 – SOCI


Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche che siano medici , laureati in scienze infermieristiche attinenti alla cardiologia ed assimilabili e gli psicologi in possesso di titolo di studio in discipline sanitarie, nonché gli enti collettivi anche stranieri, che per la loro attività di lavoro o di studio siano interessati all'attività dell'associazione stessa e che, con i loro contributi, ne favoriscono il perseguimento degli scopi.
Possono inoltre far parte dell’Associazione, in qualità di Soci ordinari, i laureati ed abilitati in farmacia con particolare interesse nell’ambito delle malattie cardiovascolari ed in qualita’ di Soci Onorari coloro che per riconosciuti meriti scientifici, culturali ed associativi vengono nominati su proposta del Consiglio Direttivo.
La qualifica di Socio Onorario non comporta il versamento di alcuna quota associativa

E' contemplata l'ammissione senza limitazioni di tutti i soggetti che operano nelle strutture e nei settori di attività del S.S.N., o in regime libero-professionale, nonché appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina dei servizi del S.S.N., in possesso dei requisiti previsti nel presente Statuto, senza discriminazione in relazione al luogo di lavoro e di ordine personale.
L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo per chiunque, che avendo avanzato richiesta e possedendo i requisiti, sia ritenuto idoneo ad insindacabile giudizio del Consiglio stesso.
Fermo restando quanto stabilito dall'ultimo comma del presente articolo a tutti i soci sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi. È esclusa la temporaneità
della partecipazione alla vita associativa, nonché la trasmissibilità della quota associativa e della qualità di socio.
Sono riconosciute le seguenti 3 categorie di soci :
1) le persone fisiche che compaiono nell’ atto costitutivo
2) Soci ordinari (medici ed altre figure sanitarie) regolarmente iscritti all’associazione con i requisiti necessari per l’iscrizione alla Società Europea di Cardiologia e agli Enti Collettivi ammessi con delibera consigliare all’ associazione.
3) Soci onorari, persone fisiche o enti collettivi ai quali il consiglio direttivo attribuisce tale qualità, senza versamento della quota associativa per il contributo di opera o di prestigio che possono dare all’ Associazione ma che non possono partecipare alle assemblee elettive delle cariche istituzionali.
4) Soci sostenitori anche non medici a qualunque titolo di appartenenza.

Nota: non possono accedere alle cariche direttive (Presidente, Vice-presidente, Segretario, Tesoriere) sia nazionali che regionali, i soci ordinari che ricoprano cariche direttive in altre associazioni sia nazionali che regionali.

Art. 7 – QUOTE SOCI ORDINARI

•Tutti i Soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa biennale (inizio e fine dell’incarico del Presidente) entro i primi sei mesi dell’anno in corso nella misura che verra’ stabilita dal Consiglio Direttivo;
I soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto ad un voto in seno all’Assemblea secondo le modalita’ previste dal regolamento; la quota associativa non ha carattere patrimoniale e viene definita ed aggiornata dal Consiglio Direttivo Nazionale.
La quota associativa non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione
•Il Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Segretario Nazionale, dichiarerà decaduti quei Soci che da 2(due) anni non abbiano provveduto al pagamento della quota associativa, trascorsi sei mesi dal sollecito da parte del Tesoriere, a partire dal 2014
•Ai membri del Consiglio Direttivo Nazionale non spetta alcuna retribuzione; essi svolgono la propria attività gratuitamente
•Le associazioni che fanno parte del Collegio Federativo di Cardiologia debbono versare con cadenza biennale una quota da definire da parte del consiglio nazionale al Collegio Federativo di Cardiologia. Esse inoltre se vogliono che i loro membri vengano iscritti alla Società Europea di Cardiologia sono tenuti a versare, entro il primo trimestre di ogni anno, la tariffa di 3 euro per ogni socio.
Le società dovranno inoltre fornire un elenco con tutte le indicazioni utili alla definizione della suddetta iscrizione. Tale tariffa potrà essere aggiornata in base ad eventuali variazioni richieste dall’ESC.
Art. 8 – RECESSO DEI SOCI

Il socio può in ogni momento recedere dall’Associazione dandone comunicazione con lettera raccomandata. Il recesso avrà effetto immediato.

Art. 9 – RADIAZIONE, RECESSO OD ESCLUSIONE

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere alla radiazione di un socio per gravi motivi, previa contestazione in contraddittorio all’interessato dei motivi addebitati.

Nella relativa votazione, il socio la cui radiazione è stata proposta, qualora occupi anche la carica di consigliere, deve astenersi dal voto.

Il socio receduto o escluso o che comunque abbia cessato di far parte dell’Associazione non può esigere i contributi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 10 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito inizialmente dalle somme conferite dai soci fondatori. Successivamente il patrimonio potrà essere incrementato:
a) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio
Direttivo ad incremento del patrimonio;

b) da ogni altro bene, mobile ed immobile oggetto d’acquisto da parte dell’Associazione stessa, che le fosse donato, legato o lasciato in eredità;



c) da ogni eventuale contributo, elargizione, donazione, legato, offerta e lascito di ogni tipo, devoluti all’Associazione da enti, persone fisiche e/o giuridiche, aziende sia per scopi generali che particolari, attinenti alle finalità dell’Associazione, ed espressamente destinati ad incrementare il patrimonio dell’Associazione medesima;

d) dai proventi della propria attività che il Consiglio Direttivo abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

Art. 11 – FINANZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ

L’Associazione provvede allo sviluppo della propria attività con i mezzi finanziari che le derivano:

a) dalle quote associative;

b) dal proprio patrimonio e dalle rendite delle dotazioni patrimoniali;

c) dai proventi delle proprie iniziative e dai fondi derivanti dalle attività accessorie e direttamente connesse a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse;

d) dalle oblazioni, donazioni, legati, offerte, erogazioni e lasciti di ogni tipo, devolute all’Associazione da enti, persone fisiche e/o giuridiche, sia per scopi generali che particolari attinenti alle finalità dell’Associazione, che non siano espressamente destinati ad incremento del suo patrimonio.

L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

E’ escluso qualunque tipo di finanziamento che configuri conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se fornito attraverso soggetti collegati.

L’attività formativa, compresa quella ECM, dovrà avvalersi dell’autofinanziamento, del finanziamento di Enti pubblici e privati e dei partecipanti ai corsi e di eventuali sponsor nel rispetto comunque della disciplina inerente il conflitto di interessi.

Art. 12 – ORGANI


Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice presidente;
e) il Past-President;
f) il Segretario Tesoriere;
g) il Responsabile Scientifico;
h) il Rappresentante unico delle segreterie Regionali eletto dalle stesse che dura in carica per un solo mandato del Consiglio Direttivo.


i) i Soci fondatori in qualità di probi viri

Tutte le cariche sociali sono gratuite. I meccanismi di voto prevedono che le votazioni avvengano a scrutinio segreto, con elezione a maggioranza semplice.

Art. 13 – SEDI E UFFICI SECONDARI, SEZIONI LOCALI ED ORGANISMI

Al fine di assicurare una presenza più qualificata sul territorio, che garantisca la promozione delle iniziative dell’Associazione e la valorizzazione delle professionalità presenti nel territorio, l’Associazione prevede l’istituzione di Sedi di rappresentanza regionale. Possono essere istituiti, su deliberazione del Consiglio direttivo, uffici operativi e sedi secondarie.

L’Associazione, per meglio perseguire le sue finalità scientifico-culturali, può costituire, su deliberazione del Consiglio Direttivo, i seguenti Organismi:

- il Comitato Scientifico e il Responsabile Scientifico;

- il Centro Studi e Ricerche;

- gli Organi di Comunicazione (Sito Internet, Rivista, Pubblicazioni);

- il Centro di Formazione di Educazione Continua in Cardiologia;

- il Centro per Corsi pratici di Diagnostica Strumentale;

- il Centro Servizi agli Associati.




L’ASSEMBLEA


Art. 14 – COMPOSIZIONE DELL’ASSEMBLEA

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea con diritto di voto tutti i soci fondatori ed i soci ordinari, nella figura di persone fisiche o rappresentanti di soggetti giuridici legalmente costituiti nonché regolarmente ammessi all’ associazione.

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea, previo conferimento di delega scritta, da altro socio. Ciascun Socio non può rappresentare più di due Soci, salvo i Coordinatori Regionali che potranno presentare più deleghe loro affidate dai Soci e documentate da copia di documento personale e dell’avvenuta iscrizione nell’anno che precede quello in corso. Inoltre le operazioni di voto potranno essere integrate oltre quelle consuete di presenza con norme aggiuntive diverse definite dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 – FUNZIONI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea si deve riunire in sede ordinaria per approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo entro il primo semestre di ciascun anno.

Spetta all’Assemblea eleggere i membri del Consiglio Direttivo, stabilito attualmente in numero di 7. Le norme applicative dell’ Assemblea elettiva sono allegate in fondo all’ articolo 15 e restano immodificate.

L’Assemblea si riunisce in sede straordinaria:

a) per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, secondo quanto previsto dal successivo articolo 27;

b) per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto, secondo quanto previsto dal successivo articolo 28;

c) per approvare il programma delle attività dell’Associazione;

d) quando il Consiglio Direttivo, ravvisandone la necessità, ne deliberi la convocazione o quando ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei soci.

In prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, l’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.

L’Assemblea si riunisce su convocazione scritta del Presidente, a cui deve essere allegato l’ordine del giorno. La convocazione deve avvenire, a mezzo di lettera raccomandata e/o e-mail e pubblicazione nel sito internet del CFC www.cfcardiologia.it , almeno trenta giorni prima della convocazione o, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma o fax e/o e-mail, almeno quarantotto ore prima della seduta.

L’avviso di convocazione deve contenere le indicazioni relative alla data, all’ora ed al luogo preciso in cui sarà tenuta l’Assemblea.

Delle adunanze dell’Assemblea é redatto verbale, a cura del Segretario Tesoriere che, unitamente al Presidente, lo sottoscrive.

NORME APPLICATIVE DELL’ASSEMBLEA ELETTIVA

1) Le votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo dovranno svolgersi in coincidenza dell’assemblea dei soci, convocata secondo le norme consuete (30 giorni prima con lettera o E-mail ai soci ordinari regolarmente iscritti contenente la data , la sede, gli orari e l’ordine del giorno)
2) In occasione dell’assemblea elettiva degli organi associativi il consiglio direttivo dovrà
predisporre una commissione elettorale composta da soci non facenti parte del consiglio
direttivo stesso; la loro scelta dovrà essere approvata dall’assemblea a maggioranza semplice e per alzata di mano. Il consiglio organizzerà un apposito spazio elettorale, dove riceverà: a) le eventuali votazioni pervenute per via telematica e postale verificandone la validità; b) le votazioni con schede prestampate.
3) I soci che intendono presentare la propria candidatura potranno organizzarsi in liste elettorali plurime o come singoli. Le candidature dovranno giungere alla segreteria dell’ associazione

almeno 15 giorni prima delle elezioni. Successivamente la segreteria della associazione invierà per via posta e/o telematica a tutti i soci le liste dei candidati.
4) In occasione delle operazioni elettorali ogni socio potrà presentare due (2) deleghe per altrettanti soci identificati con documenti (copie) che ne attestino l’identità e la regolarità dell’iscrizione con autocertificazione.
5) I rappresentanti regionali potranno presentare più deleghe senza limiti di numero, ma con le stesse osservanze previste per le deleghe dei singoli soci.
6) La commissione elettorale istituita presiederà al controllo delle deleghe sulla lista ufficiale degli
aventi diritto al voto, allo spoglio delle schede, verificandone la legittimità e garantendo la
stessa.
7) Il presidente della commissione elettorale provvederà alla comunicazione dei risultati, ufficializzando i nominativi degli eletti e i voti ottenuti, sottoscritti anche dagli altri membri della commissione.
8) Il consiglio direttivo eletto si riunisce entro 24 ore e procede alle nomine previste nel suo
interno.




Art. 16 – PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in mancanza, dal membro più anziano in carica del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – NOMINA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ordinaria dei soci ed è composto da sette consiglieri scelti tra i soci regolarmente iscritti e con diritto di voto. Il Consiglio Direttivo prevede al suo interno le seguenti nomine con o senza diritto di voto :

a) Il Presidente (con diritto di voto)

b) Il vice-presidente (con diritto di voto)

c) Il Past President (con diritto di voto e che rimane in carica per un solo mandato di Presidenza)

d) Il Segretario Tesoriere (con diritto di voto nominato tra i consiglieri e scelto dal Presidente)

e) Il responsabile scientifico con diritto di voto e nominato tra i consiglieri

f) Il rappresentante delle segreterie regionali con diritto di voto

g) I soci fondatori in qualità di probi viri solo con parere consultivo

h) Un rappresentante per ognuna delle società federate che non può essere eletto come socio ordinario. Le società federate dovranno avere la qualifica di associazione scientifica legalmente riconosciuta e aver presentato domanda al Consiglio Direttivo del Collegio Federativo di Cardiologia con delibera espressa dai rispettivi Consigli Direttivi.

i) DirettoreCentroStudi


Art. 18 – DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e i suoi membri possono essere rieletti solo per un successivo mandato. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione mediante elezione tra i candidati non eletti nella precedente seduta elettorale in sede assembleare od, per impedimenti di ogni altro ordine e modo, far ricorso ad una ulteriore convocazione dell’assemblea per la sostituzione delle nomine decadute. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri si riduce a meno di due terzi, l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
Ai membri del Consiglio Direttivo Nazionale non spetta alcuna retribuzione; essi svolgono la propriaattività gratuitamente




Art. 19 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO



Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e, in particolare e tra l’altro:

a) Nomina il Direttore Centro Studi CFC, il Comitato scientifico costituito da 7 membri, il Responsabile della Comunicazione

b) provvede alla programmazione in merito all’attività dell’Associazione ai fini di ogni decisione circa il perseguimento degli scopi dell’Associazione medesima;

c) redige e predispone annualmente i programmi di attività dell’Associazione approvandone i contenuti, in attuazione degli scopi di cui all’articolo 4;

d) determina le modalità di utilizzazione delle rendite del patrimonio agli scopi di pubblica utilità propri dell’Associazione; delibera l’acquisto , la vendita e la gestione di immobili, l’accettazione di lasciti, erogazioni, donazioni;

e) predispone e organizza i programmi e le linee di intervento di destinazione del patrimonio;

f) cura e predispone premi e concorsi;

g) stabilisce l’importo delle quote annue di associazione;

h) delibera sull’ammissione dei soci e delle associazioni che fanno richiesta di federarsi secondo le modalità previste dallo statuto;

i) emana eventuali regolamenti di esecuzione del presente statuto;

j) deve predisporre il bilancio preventivo per l’anno successivo, che sottopone all’approvazione dell’Assemblea entro i termini previsti dal primo comma del precedente articolo 15;

k) deve predisporre il bilancio consuntivo dell’anno precedente, che sottopone all’approvazione dell’Assemblea entro i termini previsti dal primo comma del precedente articolo 15;

l) delibera ogni ulteriore iniziativa utile al perseguimento degli scopi dell’Associazione;

m) conferisce e revoca procure ed incarichi professionali di consulenza.
n) delibera la data e le sedi del Congresso Nazionale e ne indica i temi essenziali che rispettino gli intendimenti promossi nell’ atto costitutivo e secondo le finalità dell’ associazione.



Art. 20 – RIUNIONI E DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO



Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno due volte all’anno, nonché ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
•Vengono dichiarate legittime le riunioni del consiglio nazionale e dei membri delle segreterieregionali che si svolgono anche non frontalmente, ma sfruttando le tecnologie telematiche purchè convocate (tramitePEC) secondo i termini e le modalità previste dallo statuto associativo;
•Le convocazioni di assemblee e degli organi del CFC possono avvenire anche tramite via email e pubblicazione nel sito Internet del CFC www.cfcardiologia.it almeno trenta giorni prima della convocazione;
La convocazione è fatta dal Presidente con l’indicazione dell’ordine del giorno da trattare.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere trascritti a cura del Segretario Tesoriere, in ordine cronologico, su apposito registro e devono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Tesoriere.




Art. 21 – VALIDITÀ DELLE DELIBERE

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, che si riunisce almeno due volte l’anno, sono approvate a maggioranza semplice dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prendono parte almeno due terzi dei consiglieri.


LA PRESIDENZA

Art. 22 – PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE ELETTO, PAST PRESIDENT

Il Presidente dell’Associazione viene eletto dall’Assemblea Nazionale , fra i suoi membri, con delibera approvata con il voto favorevole a maggioranza semplice dei suoi componenti. La carica ha la durata di anni due (2). Il Presidente è rieleggibile per un solo mandato successivo e non può alla sua decadenza assumere altre cariche direttive per due successivi mandati presidenziali.
Il Vice Presidente eletto è nominato dall’Assemblea Nazionale
Il Presidente, il Vice presidente cessano dalla carica alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati.
Presidente e Vice Presidente saranno eletti dall’Assemblea Nazionale contestualmente ad altri 5 membri del consiglio in occasione delle elezioni indette alla scadenza del mandato del Consiglio Nazionale.
Il Vice Presidente eletto, oltre a svolgere le funzioni di Consigliere, al termine del biennio , diviene automaticamente il Presidente in carica nel biennio successivo a quello dell'elezione ; tuttavia, nel caso di impossibilità di entrata in carica per contestuale sopravvenuta indisponibilità, il Presidente verrà eletto direttamente dall’Assemblea in conformità e con le modalità previste dal Regolamento Elettorale .
Il Past President cessa dalla carica alla scadenza del proprio mandato, con la cessazione del mandato del Presidente in carica.

Art. 23 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE, DEL VICE PRESIDENTE E DEL PAST PRESIDENT

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi ed è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Inoltre il Presidente:

a) convoca le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea e le presiede, proponendo le materie da trattare e provvede all’esecuzione delle relative delibere;

b) firma gli atti ufficiali e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari ed i programmi che vengono deliberati per l’attuazione degli scopi dell’Associazione;

c) cura e sovrintende il buon andamento amministrativo dell’Associazione;

d) cura l’osservanza dello statuto;

e) cura l’immagine dell’Associazione, la rappresenta e la tutela nei confronti dei terzi e nelle sedi ritenute più opportune su indicazione del Consiglio Direttivo;

f) riferisce al Consiglio Direttivo sulle iniziative intraprese per le necessità dell’ Associazione

Il Vice presidente coadiuva l’operato del Presidente, su delega diretta del Presidente o per ambiti definiti dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Past President è membro del Consiglio Direttivo con diritto di voto, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e può assumere, su indicazioni e delega del Presidente, incarichi di rappresentanza sia nei confronti degli interlocutori istituzionali che delle altre Associazioni operanti in ambiti medico-scientifici finalizzate al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.




Art. 24 – SEGRETARIO TESORIERE

. Il Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, nomina il Segretario Tesoriere, anche fra persone che non siano soci dell’Associazione, purché di comprovata esperienza ed alta qualificazione professionale.

Il Segretario Tesoriere resta in carica per il periodo del mandato del Presidente e può essere riconfermato dal successivo Presidente. Alla sua sostituzione, per dimissioni od impedimento permanente, si provvede alla nomina con le stesse modalità.

Il Segretario Tesoriere, esercita le seguenti funzioni:

a) collabora con il Presidente in tutte le attività gestionali dell’Associazione;

b) ha la responsabilità, la cura ed il controllo del patrimonio dell’Associazione;

c) riferisce al Consiglio Direttivo sullo stato e consistenza di cassa;

d) esprime il proprio parere consultivo sulle attività e programmi dell’Associazione, in relazione al patrimonio e alle attività da esso derivanti;

Il Segretario Tesoriere è membro del Consiglio Direttivo con diritto di voto.




Art. 25– RESPONSABILE SCIENTIFICO, COMITATO SCIENTIFICO E CENTRO STUDI

LA RESPONSABILITA’ SCIENTIFICA
E’ istituita la figura del Responsabile Scientifico e su diretta emanazione del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico, nominato dal Presidente, la cui competenza ed attività é descritta nel relativo articolo del Regolamento.
•Il Comitato Scientifico è composto da un numero massimo di 7 membri nominati dal Consiglio Direttivo, per un biennio,e scelti tra associati che si siano particolarmente distinti per la loro attività nel campo della ricerca cardiovascolare;
•Il Centro Studi CFC è un marchio di proprietà dell’Associazione che contraddistingue le iniziative di ordine scientifico,culturale ed organizzativo intraprese nell’interesse dell’Associazione e approvate dal Consiglio Direttivo
•Il Centro Studi CFC è coordinato da un Direttore nominato ogni due anni dal Consiglio Direttivo.
•Il Direttore del Centro Studi è responsabile della funzionalità operativa e dell’efficienza produttiva del Centro Studi e riferisce al Consiglio Direttivo sulla propria attività;
Il Responsabile Scientifico ed il Comitato ha la finalità di sovrintendere e valutare le attività svolte dall’Associazione, attraverso gli organismi ad esse adibiti, per quanto al rispetto degli adeguati e coerenti contenuti scientifici, etici e deontologici.
Il Responsabile Scientifico ed il Direttore Centro Studi sono membri del Consiglio Direttivo.


Art. 26 – SCIOGLIMENTO


SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Sono cause di scioglimento dell’Associazione:

a) la sopravvenuta impossibilità del raggiungimento degli scopi;

b) la sopravvenuta perdita di utilità sociale degli scopi;

c) la perdita totale e parziale del patrimonio qualora esso risulti insufficiente per il raggiungimento degli scopi.

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

La devoluzione del patrimonio è deliberata dall’Assemblea, previo parere dell’Agenzia istituita con
D.P.C.M. del 26 settembre 2000, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

In caso di scioglimento dell’Associazione, il suo patrimonio verrà devoluto a favore di altre Associazioni operanti in identico od analogo settore o per fini di pubblica utilità.


Art. 27 – MODIFICA DELLE NORME

Le proposte di modifica allo Statuto devono essere presentate all'Assemblea Nazionale a seguito di un verbale approvato dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative;
Art. 28 - PROBIVIRI

E’ istituito il Collegio dei probi viri che avrà il compito di dirimere le eventuali controversie tra i soci, di controllare che avvenga la reale approvazione da parte di tutti delle norme statutarie con giudizio a maggioranza dei due terzi e inappellabile. E’ organo indipendente e si riunisce secondo le modalità decise dagli stessi membri e in relazione alle eventuali necessità. La mancata partecipazione di soci fondatori all’attività del Collegio dei probi viri non ne infirma la legittimità né le decisioni

Art. 29 – REVISORI DEI CONTI

E’ istituito il Collegio dei revisori dei conti che è composto da un Presidente e due membri che vengono nominati dal Consiglio Nazionale scelti tra i soci ordinari non facenti parte del consiglio direttivo e nominati dall’assemblea dei soci in seduta ordinaria. I revisori dei conti permangono in carica per tutto il tempo del mandato presidenziale in atto.

Art. 30 – SEDI REGIONALI

Sono istituite le sedi regionale con statuto proprio uguale per tutte; i segretari regionali votano per un loro rappresentante che le rappresenta in seno al consiglio direttivo con diritto di voto e rimane in carica per tutta la durata del consiglio direttivo eletto. Il Segretario Regionale dura in carica due anni e puo’ essere rieletto una sola volta.
Le elezioni regionali si svolgono entro tre mesi dall’elezione del consiglio nazionale questo al fine di uniformarle alle elezioni nazionali


Art. 31 – GRUPPI DI STUDIO

Sono istituiti i gruppi di studio da soci che vogliono svolgere paricolari attività scientifiche in settori definiti e con partecipazione regionale. Ogni gruppo farà capo ad un coordinatore nominato nell’ambito dei singoli interessati ad ogni specifica attività


Art. 32 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le leggi vigenti in materia.





REDATTO DA ALESSANDRO PALMARINI E DA GUIDO GUIDA E COADIUVATI DA MARIA GABRIELLA VITRANO ED APPROVATO DALL’ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI IN DATA 1 APRILE 2017 PRESSO L’AULA MAGNA DI PALAZZO STERI DI PALERMO

 
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